Le luci dell'anima

Posts written by Mortis

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    La storia insegna che non esiste politica sociale senza un movimento che sia capace di imporla.
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    Se niente ci salva dalla morte, che almeno l'amore ci salvi dalla vita.
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    Ritorniamo a parlare dell'organizzazione della pubblica amministrazione, iniziando con l'argomento degli enti territoriali.

    Gli enti territoriali: Comuni, Province e Regioni
    La Repubblica Italiana è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni (20) e dallo Stato, come stabilito dall'articolo 114 della Costituzione. L'articolo 118 introduce i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza per l'allocazione delle funzioni tra i vari livelli di governo. Il modello di rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali è triangolare: i Comuni mantengono rapporti istituzionali diretti con lo Stato senza l'intermediazione delle Regioni, le Regioni e gli enti locali sono enti territoriali necessaria appartenenza necessaria, a competenza generale e integralmente inseriti nell'ordinamento amministrativo.

    Facciamo un zoom su comune e provincia



    Il comune suoi interessi e ne promuove lo sviluppo (art.2 Testo Unico d.lgs. n. 267/2000). Esso esercita funzioni proprie e altre conferite per legge statale o regionale, gode di potestà statutaria e autonomia regolamentare. Gli organi di governo del Comune sono il consiglio, la giunta e il sindaco, supportati da figure come il segretario generale e il direttore. La cooperazione tra i Comuni è facilitata da strumenti come le convenzioni, i consorzi e le unioni di Comuni. E' un importante struttura amministrativa poiché è la più vicina al cittadino e ne cura la maggior parte dei diritti (come quelli sociali).

    La provincia rientra negli enti intermedi tra Comuni e Regioni con funzioni amministrative limitate e di programmazione. Gli organi di governo provinciali sono il consiglio provinciale, la giunta e il presidente. Le Regioni hanno funzioni ripartite secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, superando il criterio del parallelismo. Gli organi di governo regionali sono il consiglio regionale, la giunta e il presidente.

    Dal XX secolo sono stati istituiti vari enti pubblici con strutture, funzioni e autonomie diverse. Si distinguono in enti disciplinati da leggi generali (come camere di commercio e università) e enti istituiti con leggi specifiche (come Coni e Enac); enti nazionali e regionali; enti associativi e non associativi, i primi rappresentativi di gruppi o categorie, i secondi con natura patrimoniale e amministrati da consigli di amministrazione. Gli enti pubblici non economici perseguono scopi specifici sotto il controllo di ministeri e regioni, utilizzano risorse erariali e non operano sul mercato. Gli enti economici, invece, seguono moduli pubblicistici ma operano con capacità di diritto privato. Questa categoria è stata ridimensionata dalle privatizzazioni e liberalizzazioni.

    Enti pubblici - Enti privati

    La distinzione tra enti pubblici e privati è in una diatriba giuridica. La giurisprudenza moderna considera la nozione di ente pubblico come "funzionale e cangiante". Per qualificare un ente come pubblico, sono stati elaborati indici di pubblicità: istituzione per legge, fine pubblico, rapporto con lo Stato, poteri pubblicistici, finanziamento erariale, e carattere necessario.

    Le autorità indipendenti sono enti pubblici con alta professionalità e indipendenza dal potere esecutivo. Le ragioni della loro indipendenza sono: creare poteri neutrali, garantire valori costituzionali e risolvere conflitti tra Stato regolatore e imprenditore. L'indipendenza è garantita dal legame con il Parlamento, l'autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, e l'inserimento in un circuito di autorità nazionali. Inoltre volgono funzioni di regolazione, amministrative e di risoluzione di controversie. Si classificano in tre tipologie: generaliste, di vigilanza su imprese in mercati specifici, e di regolazione dei servizi pubblici.

    Le Società a partecipazione pubblica
    Le società pubbliche sono legate allo Stato imprenditore, alla privatizzazione degli enti pubblici negli anni '90 e alla esternalizzazione di attività amministrative. Recentemente, il fenomeno è cresciuto a livello locale per ragioni patologiche come la moltiplicazione di cariche politiche, l'elusione delle norme pubblicistiche e l'estensione in settori economici competitivi. Il d.lgs. n. 175/2016 ha avviato un riordino delle società a partecipazione pubblica, riducendone il numero e disciplinando le modalità procedurali per l'acquisizione, mantenimento e alienazione delle partecipazioni societarie.

    Sono classificate in società quotate, società meramente partecipate, società in controllo pubblico, società in-house e società di diritto singolare. Ogni categoria è soggetta a vincoli pubblicistici variabili. Le amministrazioni pubbliche devono adottare un atto deliberativo motivato per costituire o acquisire partecipazioni societarie, giustificando la scelta anche in termini di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.
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    Siamo angeli con un'ala sola. Possiamo volare solo restando abbracciati.
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    Abbiamo concluso il nostro discorso sulla Pubblica Amministrazione e la sua struttura, iniziato precedentemente, focalizzandoci su come l'amministrazione opera in una posizione di supremazia rispetto ai cittadini, che si trovano in una posizione di soggezione. (Autorità vs Libertà)

    Ovviamente la P.A deve rispettare una serie principi fondamentali che regolano la propria attività:

    Buona fede: Significa che le azioni della P.A. non devono essere ingannevoli o fraudolente e che si deve assumere che i cittadini rispettino le leggi e le regolazioni in buona fede.

    Collaborazione: Che ci sia un'attiva cooperazione tra la P.A. e i cittadini. La P.A. deve facilitare i cittadini nel soddisfare i loro obblighi e nell'esercitare i loro diritti mentre i cittadini devono assistere l'amministrazione fornendo informazioni accurate e tempestive quando necessario.

    Diritti partecipativi: il privato ha diritto di intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano.

    Motivazione sindacabilità degli atti amministrativi: La P.A. deve fornire motivazioni chiare e dettagliate per gli atti che emette, sia che siano favorevoli o sfavorevoli. Le motivazioni devono includere le ragioni di fatto e di diritto che giustificano una decisione

    Certezza: Stabilisce che i cittadini devono poter conoscere chiaramente le regole e le procedure con cui devono conformarsi nei loro rapporti con la P.A.

    Prevedibilità: Le azioni della P.A. dovrebbero essere coerenti e prevedibili, basate su regole e procedure stabilite. Ciò permette ai cittadini di prevedere le conseguenze delle loro azioni e delle decisioni della P.A.

    Tutela dell’affidamento del privato: Principio che protegge le aspettative legittime dei cittadini che agiscono in base alle informazioni fornite dalla P.A. Se un cittadino ha agito in buona fede basandosi su una promessa o su informazioni fornite dalla P.A., quest'ultima non dovrebbe revocare arbitrariamente quanto promesso o indicato, se ciò causerebbe un danno al cittadino.




    La P.A. deve motivare i suoi atti, sia quelli favorevoli che sfavorevoli, fornendo ragioni di fatto e di diritto. Questi principi sono ora codificati nella legge 241/1990 che rappresenta il culmine di un'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in un periodo di vuoto legislativo, durante il quale il giudice amministrativo ha giocato un ruolo fondamentale.

    La pubblica amministrazione manifesta la propria volontà attraverso atti amministrativi, distinguendo tra atti autoritativi e atti consensuali di diritto privato, come l'espropriazione e il contratto di compravendita. Gli atti autoritativi sono caratterizzati da imperatività, esecutorietà, legalità, tipicità e nominatività mentre i provvedimenti ampliativi includono ammissioni, iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, aggiudicazioni e dispense.

    Ed è importante quella che viene chiamata l'efficacia dell'atto amministrativo, che si estende sia nello spazio che nel tempo. Abbiamo esplorato come un decreto di esproprio del comune di Roma abbia effetti giuridici solo entro i confini territoriali del comune, mentre altri atti, come il prendere la patente di guida, conferisce uno status che va oltre i limiti territoriali. (Ho superato l'esame della patente alla concessionaria di Roma, posso guidare anche a Napoli)

    Infine, ci sono delle differenze da fare tra revoca e annullamento degli atti amministrativi.

    L'annullamento si verifica per vizi di legittimità e ha effetti retroattivi (ex tunc); invece la revoca spesso motivata da ragioni di inopportunità piuttosto che di illegittimità, ha effetti solo dal momento dell'atto in poi (ex nunc).

    Il presupposto comune è che un atto può essere annullato o può essere revocato solo quando l’interesse pubblico lo consente, lo legittima.



    Articolo 24 Cost
    Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113].
    La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
    Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
    La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.


    Articolo 111 Cost
    La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

    Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

    Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

    Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

    La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2 , 14 c.2 , 15 c.2 , 21 c.3].

    Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3 , VI c.2].

    Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2].


    Articolo 113
    Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [cfr. artt. 24 c.1, 103 c.1,2, 125 c.2 ].

    Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

    La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.


    Gradi di giurisdizione dei giudici ordinari



    E' giusto focalizzarci un attimo sul potere giudiziario.

    I giudici ordinari amministrano la giustizia civile e penale attraverso organi giudicanti che si contraddistinguono:


    Civili (di primo grado sono il giudice di pace e il tribunale, di secondo grado la Corte d’appello)
    Penali (di primo grado il giudice di pace, il tribunale e la Corte d’assise, mentre di secondo grado sono la Corte d’appello, la Corte d’assise d’appello, il tribunale della libertà);
    Organi requirenti (i Pubblici ministeri, che esercitano l’azione penale agiscono nel processo a cura di interessi pubblici; il PM attiva la giurisdizione penale per l’accertamento di eventuali reati e la condanna dei loro autori, mentre agisce anche nel processo civile nei casi stabiliti dalla legge a tutela di interessi pubblici).

    Le decisioni del giudice di pace si possono impugnare in appello dinanzi al tribunale; le decisioni
    assunte dal tribunale in primo grado possono essere impugnate presso la Corte d’appello.
    Gli uffici del PM si rinvengono presso i tribunali (sia ordinari che per i minorenni), presso la Corte d’appello e la
    Corte di cassazione.

    Primo Grado di Giurisdizione
    Giudice di pace (giudice monocratico): Questo giudice si occupa di controversie minori, generalmente con una soglia massima per il valore della causa. È un giudice monocratico, il che significa che decide da solo sulle cause.
    Tribunale (giudice monocratico o collegiale): Il tribunale gestisce cause di maggiore importanza rispetto al giudice di pace. Può operare sia in forma monocratica, con un solo giudice, sia in forma collegiale, con più giudici.

    Secondo Grado di Giurisdizione
    Tribunale: In appello, il tribunale può rivedere le decisioni prese dal giudice di pace o dallo stesso tribunale in primo grado.
    Corte di appello (giudice collegiale): Questa corte esamina gli appelli contro le decisioni dei tribunali. È sempre collegiale, il che significa che le decisioni sono prese da più giudici.

    Terzo Grado di Giurisdizione
    Corte di cassazione (sezioni civili): La Corte di cassazione è l'ultimo grado di appello e si occupa di questioni legali riguardanti la legittimità delle decisioni prese nei gradi inferiori. Non riesamina i fatti del caso, ma solo se il diritto è stato applicato correttamente.

    Edited by Mortis - 14/5/2024, 13:13
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    L’atto è l’oblio dell’azione nello smemoramento di sé. Noi non siamo nell’atto.
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    Ho trovato una città di mattoni, ve la restituisco di marmo.
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    In teologia si danno solo domande, non risposte. Lei non può parlare di Dio con Dio.
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    La civiltà di un paese sta nel ricordo dei morti come nel rispetto dei vivi.
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    Lei potrebbe semplicemente fare i bagagli e partire, ma non riesce a vedere cosa la aspetta.
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    Ascoltami, c'è voluto mezzo secolo di vento per mettere insieme quello che ti sto dicendo.
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    Un romanzo non è mai altro che una filosofia messa in immagini.
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    L'attività sociale è intrinsecamente organizzata.

    CITAZIONE
    Le organizzazioni sono unità sociali di persone, strutturate e gestite su base continuativa per perseguire obiettivi comuni. Le organizzazioni sono studiate principalmente dalla sociologia e dalle scienze aziendali e diventano rilevanti per il diritto quando si verifica una rottura nella struttura monolitica dello Stato e si afferma il pluralismo dei livelli di governo.




    La Costituzione stabilisce i principi fondamentali per l'organizzazione della pubblica amministrazione



    Principio del buon andamento (art. 97 comma 1)
    CITAZIONE
    I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

    Principio di imparzialità (art. 97 comma 1 e 3)
    CITAZIONE
    Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

    Principio autonomistico (art. 5; artt. 114-118)
    Principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo

    Le leggi primarie e le normative sub-legislative sono poi applicate in dettaglio a specifiche strutture come la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli enti locali. I principi costituzionali definiscono la struttura degli enti territoriali italiani, che comprendono Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.


    Come abbiamo accennato in questa lezione, le persone giuridiche sono organizzazioni formalmente riconosciute dal diritto come soggetti separati dalle persone che le compongono, dotate di capacità giuridica. Possono essere sia private che pubbliche con modalità di istituzione e funzioni legalmente definite.

    Gli organi sono i centri attraverso i quali le decisioni legali delle persone giuridiche vengono espresse e imputate. Gli uffici gestiscono le funzioni interne e supportano gli organi, ma non hanno autonomia decisionale.

    Possiamo asserire che le amministrazioni pubbliche non hanno una definizione legislativa unificata e si deve spesso ricorrere a interpretazioni delle leggi esistenti per classificare un'entità come parte della pubblica amministrazione. Tra le caratteristiche distintive figurano i regimi speciali relativi a impiego pubblico, procedimenti amministrativi e contratti pubblici.

    Lo Stato si organizza in ministeri con modelli organizzativi che variano tra dipartimenti e direzioni generali, a seconda delle competenze e degli ambiti di intervento. Per il coordinamento tra diversi ministeri e livelli di governo, sono istituiti comitati interministeriali come il Comitato per la transizione ecologica e il Comitato per la transizione digitale. Le agenzie sono organi con autonomia operativa preposti a compiti tecnico-operativi di interesse nazionale con bilanci e statuti propri, sono soggette alla vigilanza di un ministro.

    Per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono state create strutture organizzative interne ai ministeri per coordinare, monitorare e controllare le attività rilevanti, sotto la guida di una cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

    Edited by Mortis - 14/5/2024, 12:50
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    Più è dura la corazza e più è fragile l'anima che la veste.
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    La posizione di chi vuole amare da chi invece è amato; questo aforisma vuole ricordarci nella sua semplicità artistica, che prima di amare qualcun altro dobbiamo rammentare di innamorarci nella piena verità di noi.

    Edited by Mortis - 6/5/2024, 12:19
86 replies since 6/4/2024
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